Art. 9.
(Dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura tradizionale).

      1. Il Ministero, d'ufficio o su proposta della regione, della provincia o del comune

 

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interessato, provvede a dichiarare l'importante carattere artistico delle opere di architettura tradizionale, anche agli effetti previsti dall'articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633.
      2. La dichiarazione di importante carattere artistico è comunicata all'autore, al proprietario, al possessore o al detentore dell'opera nonché al comune nel cui territorio l'opera è ubicata.
      3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, le variazioni dell'opera dichiarata ai sensi del comma 1 del presente articolo sono comunicate alle amministrazioni interessate affinché verifichino se permanga l'importante carattere artistico nonostante le modificazioni progettate o realizzate. Qualora la verifica si concluda con esito negativo e le modificazioni vengano comunque realizzate, la dichiarazione è revocata.